Valtellina Ecoricicli
Cernita, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Relazioni sui rifiuti speciali non pericolosi

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI - Relazioni tratte dagli interventi nei convegni di Centobuchi (AP) e Senigallia (AN)

CENTOBUCHI (AP) INCONTRO DI LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22".

LA "GESTIONE" DEI RIFIUTI: LE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO (SECONDA PARTE)

Intervento del: Dott. Piergiorgio Carrescia

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse rispetto alla quale i comportamenti degli individui non possono essere liberi ma devono sottostare ad obblighi e limiti imposti dal legislatore.

Il Ronchi riconferma quindi il sistema "autorizzatorio" del D.P.R. 915/82 inteso come necessità che la P.A. rimuova un limite che impedisce l'esercizio di una facoltà giuridica da parte di un privato, nel caso specifico il diritto di impresa.

L'atto della P.A. non crea perciò un diritto "nuovo" in capo al destinatario, non conferisce nuove posizioni giuridiche attive ma rimuove semplicemente un limite legale.

Questo sistema "rigido" è stato però mitigato nel Ronchi con il ricorso alla procedura già prevista dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante la quale l'interessato può dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di determinate attività e, decorso un preciso termine, iniziare l'attività.

In particolare questa procedura "documentale" è stata prevista:

a) per l'iscrizione all'Albo gestori per la continuazione dell'attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti destinati al recupero (art. 33 c. 16);

b) per l'iscrizione nel registro provinciale degli autotrasportatori (art. 32);

c) per l'iscrizione nel registro provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero (art. 33).

Il sistema della comunicazione preclude ogni potere di apprezzamento discrezionale da parte della Provincia (P.A. destinataria) il compito della quale è circoscritto alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecniche in generale, verifica che non ha funzione autorizzatoria ma di controllo.

L'autorizzazione costituisce invece la procedura "elettiva' del Decreto Ronchi che gli articoli 27 e 28 prevedono sia per la realizzazione di impianti che per il loro esercizio.

Il Decreto Lgs. 22/97 ha confermato il procedimento dell'art. 3-bis della legge 441/87 preordinando l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero alle conclusioni di un'apposita Conferenza regionale che, entro novanta giorni dalla sua convocazione, deve trasmettere le proprie risultanze alla Giunta Regionale che ha poi trenta giorni di tempo per deliberare.

La Giunta Regionale può disattendere le conclusioni della Conferenza purché l'atto deliberativo motivi le ragioni che hanno indotto a determinazioni diverse.

La Conferenza ha il fine della contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti tant'è che, espressamente, la legge prevede che sia invitato a parteciparvi il richiedente od un suo rappresentante "al fine di acquisire informazioni e chiarimenti"'.

Questo procedimento, proprio per la sua "apertura"' ai privati costituisce una eccezione rispetto ai procedimenti dello stesso tipo previsti dall'art. 27 della legge 142/90 e dall'art. 14 della legge 241/90.

Sul coordinamento della nuova normativa statale con la previgente L.R. 26 aprile 1990, n. 31 la Giunta Regionale si è espressa, lo scorso anno, con la deliberazione 18 marzo 1997, n. 705 (All. 3). Sulla partecipazione alla Conferenza, già in vigenza della legge 441/87, vi erano state diverse pronunce dei Giudice Amministrativo: per il TAR Abruzzo (Sentenza n. 570 dell'11 novembre 1994) il Comune, in quanto titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla tutela delle risorse ambientali del proprio territorio, era legittimato a ricorrere contro l'autorizzazione regionale a realizzare una discarica in tale area; il Consiglio di Stato (Sez. IV, 3 dicembre 1991) aveva riconosciuto la sussistenza di tale interesse anche ai Comuni adiacenti all'area in cui era localizzato l'impianto che, in quanto soggetti interessati all'atto finale, potevano dunque intervenire anche nella fase sub-procedimentale della Conferenza.

L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico un potere che, di fatto, esautora quello dell'Organo Assembleare del Comune e della Provincia ma che trova la sua ratio nel superiore interesse alla localizzazione di impianti di smaltimento ( e di recupero) rispetto a valutazioni prettamente municipali nonché nella necessità di accelerare la conclusione dell'intero procedimento per realizzare l'opera.

PROCEDURE AUTORIZZATORIE E RAPPORTI FRA LEGGE NAZIONALE E REGIONALE

Nella Regione Marche l'assetto delle competenze autorizzatorie va definito coordinando il Decreto Lgs. 22/97 con la citata L.R 31/90 la quale delegava alle Province la competenza al rilascio solo delle autorizzazioni:

a) allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossico-nocivi in conto proprio;

b) allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non tossico-nocivi di terzi;

c) alla raccolta e trasporto di rifiuti.

Per la raccolta e trasporto non sussiste alcun problema essendo ormai operativo dal 1° giugno 1995 la Sezione Regionale dell'Albo presso la C.C.I.A.A. ed avendo le Province solo una competenza residuale per la proroga delle autorizzazioni già rilasciate, in attesa della definizione della procedura di iscrizione all'Albo stesso.

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 57 del D.Lgs. 22/97 che fanno salve le attribuzioni di funzioni già delegate dalle Regioni e che precisano che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi va ora riferito ai rifiuti pericolosi, per le altre operazioni le competenze sono attualmente così ripartite:

spetta alle Province il rilascio della autorizzazioni per:

a) il deposito preliminare di propri rifiuti speciali pericolosi (D 15)

b) il deposito preliminare di propri rifiuti speciali non pericolosi (D 15)

e) il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi di terzi (D 1 5)

d) la messa in riserva di propri rifiuti speciali pericolosi (R 13)

e) la messa in riserva di propri rifiuti speciali non pericolosi (R 13)

f) la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di terzi (R 13)

spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per:

a) il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi di terzi (D 15)

b) tutte le operazioni di smaltimento dell'All. B) D. Lgs. 22/197 da D 1 a D 14 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.

e) la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi di terzi (R 13);

d) tutte le operazioni di recupero dell'All. C) D. Lgs. 22/97 da R 1 ad R 12 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.

La Provincia è inoltre competente all'iscrizione negli appositi Registri delle ditte che effettuano tutte le operazioni di recupero e di autosmaltimento dei rifiuti "individuati " ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 22/97 con Decreto del Ministro dell'Ambiente.

Le ditte e gli Enti possono infatti ricorrere alle procedure semplificate.

"Possono" e non "devono" essendo una facoltà e non un obbligo: a dare forza a tale tesi è, del resto, la premessa del D.M. 5 febbraio 1998 che recita " ... l'art. 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate....".

 

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